Il commercio al dettaglio di frutta e verdura (ATECO 47.21) comprende fruttivendoli, negozi di ortofrutta e banchi specializzati che vendono prodotti freschi direttamente al consumatore finale. Anche se si tratta in prevalenza di prodotti vegetali venduti sfusi, il negoziante e un operatore del settore alimentare (OSA) e deve garantire l'igiene e la sicurezza dei prodotti esposti.
Obblighi HACCP per il fruttivendolo
Ai sensi del Reg. CE 852/2004, ogni esercizio che manipola e vende alimenti deve applicare procedure basate sui principi HACCP. Per il commercio al dettaglio di frutta e verdura gli obblighi principali sono:
- Notifica di inizio attivita (SCIA/registrazione) al Comune e all'ASL competente.
- Manuale di autocontrollo HACCP tarato sulle fasi di ricevimento, conservazione, esposizione ed eventuale preparazione (es. macedonie, vaschette di frutta tagliata).
- Tracciabilita dei lotti in ingresso secondo il Reg. CE 178/2002, conservando documenti di acquisto e fornitura.
- Corretta informazione al consumatore: per i prodotti preimballati e per la frutta di IV gamma si applica il Reg. UE 1169/2011.
- Formazione documentata di titolare e addetti alla vendita.
Rischi e CCP tipici nel negozio di ortofrutta
- Catena del freddo per i prodotti refrigerati e di IV gamma (insalate in busta, frutta tagliata), con monitoraggio dei banchi frigo.
- Residui di fitofarmaci e contaminanti, da gestire con la selezione di fornitori affidabili.
- Igiene del punto vendita: contaminazione da scarsa pulizia di banchi, attrezzature e mani degli addetti.
- Contaminazione crociata e deterioramento per cattiva rotazione delle scorte e merce esposta deperita.
Documenti obbligatori
- Manuale di autocontrollo HACCP specifico per il negozio di ortofrutta.
- Registri di monitoraggio delle temperature dei banchi frigo (se presenti).
- Documenti di acquisto e schede di tracciabilita dei lotti.
- Attestati di formazione HACCP di titolare e addetti.
- Procedure di pulizia e sanificazione del punto vendita.
Sanzioni e ispezioni
I controlli sono svolti da ASL e NAS. Ai sensi del D.Lgs 193/2007, l'assenza del manuale di autocontrollo, carenze igieniche o la mancanza di tracciabilita comportano sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi piu gravi, la sospensione dell'attivita.
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